La composizione negoziata della crisi d’impresa costituisce uno strumento di regolazione anticipata e volontaria delle difficoltà economico-finanziarie dell’imprenditore, introdotto per favorire l’emersione tempestiva della crisi e il risanamento dell’impresa in un contesto prevalentemente stragiudiziale.
La finalità primaria dell’istituto è quella di consentire all’imprenditore di avviare, con l’assistenza di un esperto indipendente, trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio, preservando, ove possibile, la continuità aziendale. L’intervento giudiziale è limitato e funzionale esclusivamente alla tutela dell’effettività delle trattative.
Sotto il profilo della natura giuridica, la composizione negoziata non integra una procedura concorsuale in senso proprio, né una procedura di natura giudiziale. Essa si configura come un percorso assistito, caratterizzato da:
- volontarietà dell’accesso;
- centralità della negoziazione;
- assenza di spossessamento dell’imprenditore;
- limitata interferenza dell’autorità giudiziaria.
L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, mentre l’esperto svolge una funzione di facilitazione e supervisione, verificando la concretezza delle prospettive di risanamento e la correttezza delle condotte delle parti coinvolte.
La composizione negoziata si inserisce nel quadro sistematico del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza come strumento di prevenzione delle procedure liquidatorie, coerente con il principio della continuità aziendale e con l’obbligo dell’imprenditore di attivarsi tempestivamente al manifestarsi di segnali di crisi.
L’istituto mira inoltre a favorire soluzioni flessibili, modulabili sulle caratteristiche dell’impresa e sulla struttura del passivo, valorizzando l’autonomia privata e riducendo il ricorso a strumenti giudiziali più invasivi.
Riferimenti normativi: artt. 12 e 13, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).