La composizione negoziata è caratterizzata da una durata temporalmente definita, funzionale a garantire l’effettività delle trattative senza determinare una protrazione indefinita dello stato di incertezza.
La durata ordinaria del percorso è stabilita in centottanta giorni dalla nomina dell’esperto indipendente. Tale termine risponde all’esigenza di bilanciare:
- il tempo necessario per l’elaborazione di soluzioni negoziali complesse;
- la tutela dei creditori;
- la salvaguardia del valore dell’impresa.
È prevista la possibilità di una proroga, su richiesta dell’imprenditore e previo parere favorevole dell’esperto, qualora le trattative siano in corso e vi siano concrete prospettive di raggiungimento di una soluzione. La proroga non ha natura automatica ed è subordinata a una valutazione puntuale sull’utilità della prosecuzione.
Durante la procedura, la scansione temporale assume rilievo anche con riferimento:
- all’eventuale concessione di misure protettive;
- alla gestione dei rapporti contrattuali;
- all’accesso a strumenti di regolazione della crisi successivi.
Il decorso del tempo è dunque strettamente collegato alla condotta delle parti e all’effettivo avanzamento delle trattative. L’inerzia o la mancanza di collaborazione possono determinare l’interruzione anticipata del percorso.
La previsione di un termine definito rafforza la natura funzionale della composizione negoziata, evitando che essa venga utilizzata come mero strumento dilatorio e garantendo che il ricorso all’istituto sia coerente con l’obiettivo del risanamento o, in alternativa, dell’ordinata fuoriuscita dal mercato.
Riferimenti normativi: art. 17, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).