La composizione negoziata, pur configurandosi come strumento ampiamente accessibile, è soggetta a limiti funzionali e sistematici volti a garantirne un utilizzo coerente con le finalità di risanamento e a prevenire condotte abusive.
Un primo limite, di carattere sostanziale, è rappresentato dall’assenza di concrete prospettive di risanamento. L’istituto non è destinato a imprese la cui situazione economico-finanziaria risulti definitivamente compromessa, né può essere utilizzato quale mero strumento dilatorio in presenza di un’insolvenza irreversibile. La valutazione sulla praticabilità del risanamento è centrale e accompagna l’intera procedura.
Ulteriore limite è connesso alla condotta dell’imprenditore. L’accesso presuppone il rispetto dei doveri di correttezza, trasparenza e collaborazione, sia nella fase di presentazione dell’istanza sia nel corso delle trattative. La reticenza informativa, l’occultamento di dati rilevanti o la strumentalizzazione delle misure protettive possono condurre all’interruzione del percorso.
Sotto il profilo procedurale, l’accesso alla composizione negoziata risulta incompatibile con:
- la pendenza di procedure concorsuali liquidatorie già avviate;
- situazioni in cui la regolazione della crisi sia già affidata a strumenti giudiziali non revocabili.
Resta ferma la possibilità di accedere alla composizione negoziata in una fase antecedente o alternativa rispetto ad altri strumenti di regolazione, purché non si determini una sovrapposizione disfunzionale.
I limiti all’accesso si giustificano, in un’ottica sistemica, con l’esigenza di preservare l’equilibrio tra tutela dell’iniziativa economica e protezione delle ragioni creditorie, evitando che l’istituto venga piegato a finalità estranee al risanamento dell’impresa.
Riferimenti normativi: artt. 12, 13 e 17, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).