Composizione negoziata – Buona fede e correttezza

Il principio di buona fede e correttezza costituisce un cardine della composizione negoziata, permeando l’intero svolgimento del percorso e orientando il comportamento di tutte le parti coinvolte.

L’imprenditore è tenuto a condurre le trattative in modo leale e trasparente, fornendo informazioni complete, aggiornate e veritiere sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Tale obbligo si estende sia alla fase iniziale di accesso sia allo svolgimento delle interlocuzioni con i creditori.

Analoghi doveri gravano sui creditori, chiamati a partecipare alle trattative in modo collaborativo, evitando condotte ostruzionistiche o meramente dilatorie. Il legislatore ha inteso superare una visione puramente antagonistica della crisi, valorizzando una logica cooperativa finalizzata alla salvaguardia del valore aziendale.

L’esperto indipendente svolge un ruolo centrale nel presidio del rispetto dei principi di buona fede e correttezza, segnalando eventuali condotte non conformi e valutando l’effettiva funzionalità delle trattative. La sua attività non si sostituisce alla volontà delle parti, ma contribuisce a garantire un contesto negoziale equilibrato.

Il mancato rispetto di tali principi può produrre conseguenze rilevanti, tra cui:

  • la cessazione anticipata della procedura;
  • il diniego o la revoca delle misure protettive;
  • una valutazione negativa in sede di eventuali strumenti successivi di regolazione della crisi.

La centralità della buona fede nella composizione negoziata riflette una concezione evoluta del diritto della crisi, in cui l’effettività delle soluzioni dipende non solo dalla struttura normativa, ma anche dalla qualità delle relazioni negoziali tra i soggetti coinvolti.

Riferimenti normativi: artt. 4, 12 e 17, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenvenza).