Composizione negoziata – Obbligo di partecipare alle trattative

La composizione negoziata non impone ai creditori l’obbligo di concludere un accordo, ma introduce un dovere qualificato di partecipazione alle trattative, coerente con i principi di buona fede e correttezza.

I creditori invitati dall’imprenditore, con l’assistenza dell’esperto, sono tenuti a prendere parte al confronto negoziale, fornendo un riscontro tempestivo e motivato alle proposte formulate. L’obbligo riguarda la partecipazione al dialogo, non l’adesione alle soluzioni prospettate.

La ratio di tale previsione risiede nell’esigenza di evitare che l’inerzia o il rifiuto pretestuoso di alcuni soggetti possa compromettere l’efficacia dell’intero percorso di risanamento, a danno sia dell’impresa sia della collettività dei creditori.

La mancata partecipazione ingiustificata alle trattative può assumere rilievo:

  • nella valutazione dell’esperto circa la correttezza delle condotte;
  • ai fini dell’adozione o del mantenimento delle misure protettive;
  • in sede giudiziale, nell’ambito di eventuali procedimenti successivi.

Particolare attenzione è riservata ai creditori istituzionali e finanziari, il cui coinvolgimento risulta spesso determinante per la riuscita del percorso. Tuttavia, l’obbligo di partecipazione non si traduce in una compressione della libertà negoziale, restando ferma l’autonomia decisionale delle parti.

La previsione di un dovere di partecipazione rafforza la natura collaborativa della composizione negoziata, ponendo le basi per un confronto effettivo e strutturato, orientato alla ricerca di soluzioni sostenibili e giuridicamente coerenti.

Riferimenti normativi: artt. 16 e 17, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).