Il controllo giudiziale nell’ambito della composizione negoziata assume una funzione ancillare e strumentale, coerente con la natura prevalentemente stragiudiziale dell’istituto. L’intervento del tribunale è limitato ai casi espressamente previsti dalla legge ed è finalizzato a garantire l’effettività delle trattative e la tutela degli interessi coinvolti.
Il principale ambito di intervento dell’autorità giudiziaria riguarda la concessione e la gestione delle misure protettive, volte a preservare il patrimonio dell’impresa e a consentire lo svolgimento ordinato delle negoziazioni. In tale contesto, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti normativi e la funzionalità delle misure rispetto alle prospettive di risanamento.
Il controllo giudiziale si esplica inoltre in relazione a specifiche autorizzazioni, quali:
- il compimento di atti di straordinaria amministrazione;
- la contrazione di nuova finanza;
- la gestione di rapporti contrattuali pendenti.
In tali ipotesi, il giudice esercita un controllo di legalità e ragionevolezza, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali, che restano nella disponibilità dell’imprenditore.
Resta ferma la centralità del ruolo dell’esperto indipendente, il cui parere assume rilievo significativo nell’ambito delle valutazioni giudiziali, pur non avendo natura vincolante. Il controllo giudiziale non sostituisce, dunque, la negoziazione, ma ne rappresenta un presidio di equilibrio.
Nel disegno complessivo del Codice della Crisi, il controllo giudiziale nella composizione negoziata riflette un modello di intervento mirato e proporzionato, volto a sostenere il percorso di risanamento senza snaturarne la funzione.
Riferimenti normativi: artt. 18, 19 e 21, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).