Il risanamento dell’impresa rappresenta l’obiettivo centrale della composizione negoziata e costituisce il criterio guida per la valutazione dell’intero percorso. L’istituto è concepito per favorire soluzioni che consentano il recupero dell’equilibrio economico-finanziario, preservando il valore aziendale.
Il risanamento può assumere forme differenti, in funzione:
- della struttura dell’impresa;
- della natura dell’attività esercitata;
- della composizione del passivo;
- del contesto di mercato.
Le soluzioni prospettabili comprendono, a titolo esemplificativo:
- la rinegoziazione dei debiti;
- la rimodulazione dei flussi finanziari;
- la dismissione di asset non strategici;
- l’ingresso di nuova finanza o di nuovi soci.
Elemento essenziale è la concretezza delle prospettive di risanamento, che deve emergere da una valutazione complessiva e dinamica della situazione aziendale. L’esperto indipendente è chiamato a verificare la coerenza delle ipotesi formulate e la loro attuabilità nel medio periodo.
Il risanamento non è inteso in senso meramente contabile, ma come recupero della capacità dell’impresa di operare in condizioni di equilibrio, nel rispetto delle regole di mercato e degli interessi dei creditori. In tale prospettiva, la continuità aziendale assume un ruolo centrale, pur non costituendo un obiettivo imprescindibile in ogni caso.
La composizione negoziata si configura, quindi, come uno strumento flessibile, capace di adattarsi a diverse strategie di risanamento, purché sorrette da presupposti realistici e da una gestione responsabile del percorso.
Riferimenti normativi: artt. 12, 13 e 17, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).