L’istituto della composizione negoziata può essere accessibile anche in presenza di uno stato di insolvenza iniziale, purché essa sia reversibile e vi siano prospettive concrete di risanamento. La legge non richiede che l’impresa sia perfettamente solvibile, ma che lo squilibrio economico-finanziario non sia irreversibile.
L’accesso in situazione di insolvenza implica una valutazione rigorosa da parte dell’esperto, che deve attestare:
- la consistenza dei debiti e delle passività;
- la sostenibilità dei flussi futuri;
- la possibilità concreta di rimodulare rapporti con i creditori.
L’istituto consente quindi di evitare l’avvio automatico di procedure liquidatorie, favorendo trattative costruttive e piani di risanamento realizzabili. Il legislatore intende garantire un equilibrio tra la tutela dell’impresa e quella dei creditori, limitando i rischi di comportamenti opportunistici.
Il percorso di composizione negoziata in presenza di insolvenza richiede un impegno coordinato tra imprenditore, creditori e esperto, con la finalità di preservare il valore dell’impresa e massimizzare le prospettive di rientro dei crediti.
Riferimenti normativi: artt. 12, 13 e 17, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).