L’esperto risponde civilmente della diligenza e correttezza nell’esercizio delle proprie funzioni, nell’ambito della composizione negoziata. La responsabilità riguarda:
- la veridicità delle attestazioni fornite;
- la correttezza nella gestione delle misure protettive e cautelari;
- la tutela dei diritti delle parti coinvolte.
Il legislatore prevede che l’esperto operi con imparzialità e professionalità, assumendo la responsabilità delle proprie valutazioni, senza sostituirsi alle decisioni delle parti, ma garantendo la regolarità e la trasparenza del percorso.
Riferimenti normativi: artt. 16, 17, 21 e 22, D.lgs. 14/2019.