Composizione negoziata – Limiti all’accesso
La composizione negoziata, pur configurandosi come strumento ampiamente accessibile, è soggetta a limiti funzionali e sistematici volti a garantirne un
La composizione negoziata, pur configurandosi come strumento ampiamente accessibile, è soggetta a limiti funzionali e sistematici volti a garantirne un
La composizione negoziata è caratterizzata da una durata temporalmente definita, funzionale a garantire l’effettività delle trattative senza determinare una protrazione
L’accesso alla composizione negoziata è subordinato alla presenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi, individuati dal legislatore con l’intento di
La composizione negoziata della crisi d’impresa costituisce uno strumento di regolazione anticipata e volontaria delle difficoltà economico-finanziarie dell’imprenditore, introdotto per
Il nuovo Codice della Crisi d’ Impresa e dell’Insolvenza prevede l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati a svolgere le funzioni di curatori, commissari giudiziali o liquidatori nelle procedure concorsuali. Potranno accedere a tale elenco, tra gli altri, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.
Tra le novità codificate con la Riforma delle procedure concorsuali, mediante Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (CCI), si evidenziano le “ Misure Premiali ” tese a incentivare l’imprenditore ad utilizzare gli strumenti previsti dal Legislatore (quali le procedure di allerta e di segnalazione dello stato di insolvenza) nell’ottica di prevenzione della crisi e risoluzione della stessa.
Con la Riforma della crisi d’impresa, il Legislatore ha introdotto dei sistemi volti a rilevare tempestivamente lo stato di difficoltà delle imprese nell’ottica di intervenire ed evitare una situazione di insolvenza irreversibile delle stesse.
Alla vigilia della tanto attesa riforma della Legge Fallimentare, ancora introdotta dal legislatore nel 1942, abbiamo ritenuto opportuno, forse prendendo proprio spunto dalla novità più rilevante della Riforma, rappresentata dalle “procedure d’allerta”, allertare i lettori su una considerazione preliminare.
L’art. 168 l.fall. prevede che ” dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano”