Composizione negoziata – Squilibrio patrimoniale o economico-finanziario

L’esistenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario rappresenta il presupposto oggettivo fondamentale per accedere alla composizione negoziata. La legge non richiede che l’impresa sia insolvente in senso formale, ma che vi sia una situazione di squilibrio rilevante, suscettibile di evolvere in crisi irreversibile se non affrontata tempestivamente.

La valutazione dello squilibrio deve essere dinamica e prospettica, considerando:

  • l’analisi dei flussi di cassa previsti;
  • la composizione e la scadenza del passivo;
  • la capacità di generare reddito futuro.

La normativa distingue tra squilibrio patrimoniale, riferito alla consistenza del patrimonio netto rispetto alle obbligazioni, e squilibrio economico-finanziario, connesso alla sostenibilità dei flussi e alla continuità dell’attività operativa. Entrambi i profili devono essere valutati in relazione alla probabilità di risanamento, non in modo puramente fotografico.

L’esperto indipendente è chiamato a verificare la correttezza dei dati forniti dall’imprenditore, a valutare la consistenza dello squilibrio e a stimare la fattibilità delle soluzioni prospettate, offrendo un supporto essenziale alla conduzione delle trattative.

L’individuazione tempestiva dello squilibrio costituisce quindi una condizione di prevenzione primaria, coerente con il principio di emergenza della crisi e con gli obblighi dell’imprenditore sanciti dal Codice civile e dal Codice della Crisi.

Riferimenti normativi: artt. 12 e 13, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).