L’esperto – Informazioni alle parti

L’esperto ha l’obbligo di fornire alle parti informazioni complete, veritiere e tempestive sullo stato dell’impresa e sull’andamento delle trattative. Questa attività è essenziale per permettere a ciascun soggetto di prendere decisioni consapevoli.

L’informazione comprende:

  • la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • l’esito delle verifiche effettuate;
  • eventuali criticità emerse nel percorso negoziale.

L’obbligo di trasparenza assicura la funzionalità e credibilità della procedura, prevenendo conflitti o comportamenti dilatori.

Riferimenti normativi: artt. 16 e 17, D.lgs. 14/2019.