L’esperto ha l’obbligo di fornire alle parti informazioni complete, veritiere e tempestive sullo stato dell’impresa e sull’andamento delle trattative. Questa attività è essenziale per permettere a ciascun soggetto di prendere decisioni consapevoli.
L’informazione comprende:
- la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- l’esito delle verifiche effettuate;
- eventuali criticità emerse nel percorso negoziale.
L’obbligo di trasparenza assicura la funzionalità e credibilità della procedura, prevenendo conflitti o comportamenti dilatori.
Riferimenti normativi: artt. 16 e 17, D.lgs. 14/2019.