L’esperto indipendente è nominato dall’imprenditore, su indicazione della normativa, all’avvio della composizione negoziata. La nomina deve avvenire prima dell’inizio delle trattative, in modo da garantire un presidio neutrale e qualificato del percorso.
Il legislatore richiede che l’esperto possieda requisiti di competenza e indipendenza, assicurando che possa valutare correttamente la situazione economico-finanziaria dell’impresa, attestare la fattibilità delle soluzioni e vigilare sul rispetto dei principi di buona fede.
L’esperto ha un ruolo di facilitatore e supervisore, senza sostituirsi alle decisioni delle parti, ma garantendo trasparenza, correttezza e regolarità del procedimento.
Riferimenti normativi: artt. 13, 16 e 17, D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).