L’esperto prosegue nel proprio incarico fino al completamento della composizione negoziata, anche in caso di modifiche nel piano o nelle trattative, salvo revoca motivata o impedimenti legittimi. La continuità garantisce stabilità, coerenza e affidabilità nel monitoraggio delle attività.
In caso di sostituzione, l’esperto uscente deve trasmettere tutte le informazioni e la documentazione all’esperto subentrante, assicurando la continuità delle valutazioni e dei pareri già formulati.
Riferimenti normativi: artt. 16, 17 e 21, D.lgs. 14/2019.