L’esperto è tenuto a rispettare rigorosi obblighi di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell’ambito della composizione negoziata. Ciò include dati patrimoniali, finanziari, contrattuali e ogni elemento utile alla valutazione della situazione dell’impresa.
La riservatezza ha duplice finalità:
- proteggere l’imprenditore e l’impresa da divulgazioni non autorizzate che possano compromettere l’attività o il mercato;
- garantire la fiducia delle parti nel corretto svolgimento delle trattative.
L’esperto può comunicare informazioni solo nei limiti previsti dalla legge, alle parti interessate e, se necessario, all’autorità giudiziaria per gli adempimenti specifici.
Riferimenti normativi: art. 16 e 17, D.lgs. 14/2019.